Statuto›Titolo IV
Art. 61
In vigore dal 7 set 1890
La cassa di risparmio non potrà cessare che per forza maggiore, e nei casi previsti dalla legge 15 luglio 1888.
Qualora ciò avvenga, pagate tutte le spese e restituiti i depositi, la restante parte delle attività sarà erogata a scopo di beneficenza o di pubblica utilità, a giudizio del consiglio di amministrazione.
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