Statuto›Titolo IV
Art. 58
In vigore dal 7 set 1890
Ogni anno nel mese di febbraio sarà compilato un resoconto delle operazioni fatte dalla cassa e dello andamento del servizio.
Presentato al consiglio di amministrazione ed approvato sarà inviato al Ministero non più tardi della fine di marzo.
La situazione dei conti, che farà parte del resoconto, sarà pubblicata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-58