Regolamento

Art. 137

In vigore dal 21 set 1890
È proibita la vendita di vino, sensibilmente alterato per malattia (incerconimento, inacidimento, amarezza, vischiosità e simili), e così del vino avariato notevolmente per sapor di muffa o simili o contenente sostanze nocive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-137

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo