Regolamento
Art. 137
In vigore dal 21 set 1890
È proibita la vendita di vino, sensibilmente alterato per malattia (incerconimento, inacidimento, amarezza, vischiosità e simili), e così del vino avariato notevolmente per sapor di muffa o simili o contenente sostanze nocive.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-137