Regolamento
Art. 134
In vigore dal 21 set 1890
- È proibita la vendita di confetti e preparati zuccherini:
a) colorati con sostanze nocive;
b) dolcificati con saccarina o con sostanze dolci diverse dallo zucchero;
c) contenenti materie minerali, sostanze vegetali alterate od altre impurità;
d) alterati o contenenti composti tossici;
e) che imitino la forma di oggetti di uso a termini dell' del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-134