Regolamento

Art. 134

In vigore dal 21 set 1890
- È proibita la vendita di confetti e preparati zuccherini: a) colorati con sostanze nocive; b) dolcificati con saccarina o con sostanze dolci diverse dallo zucchero; c) contenenti materie minerali, sostanze vegetali alterate od altre impurità; d) alterati o contenenti composti tossici; e) che imitino la forma di oggetti di uso a termini dell' del presente regolamento.
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