Regolamento
Art. 132
In vigore dal 21 set 1890
Sotto il nome di zucchero è considerato solo quello estratto dalla canna o dalla barbabietola, che non contenga più del 5 per cento di zucchero riduttore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-132