Regolamento

Art. 136

In vigore dal 21 set 1890
È permessa la vendita di sciroppi artificiali, purchè non contengano sostanze o colori nocivi e non siano venduti: sotto denominazioni che possano trarre in inganno il compratore circa la loro vera natura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-136

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