Regolamento
Art. 138
In vigore dal 21 set 1890
I vini con molti germi delle dette malattie, e quindi poco conservabili, per quanto non ancora sensibilmente alterati, potranno solo mettersi in commercio dopo speciali trattamenti che ne assicurino la conservabilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-138