Regolamento

Art. 139

In vigore dal 21 set 1890
È vietato di aggiungere al vino, le materie qui appresso indicate o le miscele che le contengono: I sali solubili di bario, di magnesio, di alluminio, di piombo, la glicerina, l'acido salicilico, l'acido solforico, l'alcool etilico impuro, lo zucchero di fecola, la saccarina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-139

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo