Regolamento
Art. 139
In vigore dal 21 set 1890
È vietato di aggiungere al vino, le materie qui appresso indicate o le miscele che le contengono:
I sali solubili di bario, di magnesio, di alluminio, di piombo, la glicerina, l'acido salicilico, l'acido solforico, l'alcool etilico impuro, lo zucchero di fecola, la saccarina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-139