RegolamentoParte SECONDA

Art. 33

In vigore dal 2 feb 1890
Ove un insegnante siasi dimostrato incapace all'ufficio o per causa sopravvenuta non possa sostenerlo, ovvero non l'adempia in conformità delle norme che governano e governeranno l'istituto, il soprintendente inviterà per mezzo del direttore, il collegio degli insegnanti ad emettere il suo parere sulla sospensione o remozione dell'insegnante stesso. Il collegio dovrà esprimere a maggioranza il suo voto con relazione motivata. Il soprintendente, ricevuta la relazione, se con questa si proponga la sospensione o la remozione, ne darà avviso all'insegnante, cui saranno concessi quindici giorni per presentare in iscritto le sue difese. Il soprintendente convocherà l'assemblea di che al n. III dell', e questa, presa cognizione della relazione del collegio e delle difese scritte dall'insegnante, e uditolo, ove esso ne faccia richiesta, delibererà. Se la deliberazione è favorevole alla sospensione o alla remozione sarà comunicata al ministro dell'istruzione pubblica e diverrà definitiva quando entro quindici giorni non sia da questo annullata per inosservanza delle forme prescritte dal presente articolo e dall', n. III.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-33

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Art. 33 Che approva il regolamento organico del regio istituto Cesare Alfieri di Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo