RegolamentoParte SECONDA

Art. 35

In vigore dal 2 feb 1890
Il numero dei professori titolari dell'istituto è completo quando raggiunge il terzo dagli insegnanti che leggono in esso come reggenti od incaricati da più di tre anni. Nel computo di detto terzo non si tiene conto dei professori di università, i quali godono le prerogative dei titolari, ma non possono essere compresi nel ruolo organico. I reggenti non possono oltrepassare la metà, nè essere meno di un terzo del collegio degli insegnanti. I professori titolari e reggenti possono essere incaricati di un insegnamento, oltre il proprio. G1'incaricati possono essere anche supplenti od aggiunti ad un altro insegnamento oltre quello ad essi affidato se hanno le condizioni richieste dagli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-35

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