Regolamento›Parte SECONDA
Art. 36
In vigore dal 2 feb 1890
Gli insegnanti godranno di uno stipendio fisso che sarà stabilito dal ruolo organico da formarsi dal consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo determinerà ancora a quali categorie di insegnanti saranno corrisposti assegni variabili.
Questi assegni saranno, quanto alla misura, stabiliti dal consiglio direttivo anno per anno, sentito il collegio degli insegnanti; e quanto al modo di corrisponderli il consiglio stesso determinerà se debba consistere in un supplemento di stipendio, ovvero in una compartecipazione ai proventi delle tasse scolastiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-36