Regolamento›Parte SECONDA
Art. 31
In vigore dal 2 feb 1890
Possono essere nominati incaricati, o supplenti, soltanto coloro che abbiano conseguito la libera docenza nella rispettiva materia e aggiunti soltanto coloro che siano forniti della laurea universitaria o del diploma dell'istituto. I supplenti sono nominati per un tempo non maggiore di un anno scolastico e possono essere confermati per un altro anno, quando sieno proposti dal collegio degli insegnanti a maggioranza di due terzi dei voti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-31