Regolamento›Parte SECONDA
Art. 27
In vigore dal 2 feb 1890
Alla nomina dei professori titolari e reggenti si procede, osservate le norme seguenti:
I. Il collegio degli insegnanti riunito in assemblea fa la sua proposta al soprintendente per mezzo del direttore;
II. La proposta può farsi:
a) prescindendo dal concorso, e designando persona che per opere pubblicate o per insegnamenti professati abbia acquistata fama di singolare perizia nelle materie che sarebbe chiamato ad insegnare;
b) per concorso per titoli pari a quelli degli insegnamenti congeneri nelle università del Regno;
III. Il soprintendente ricevuta dal direttore la proposta, e assunte le informazioni del candidato, convoca in assemblea il consiglio direttivo in unione a sette fra gli insegnanti, eletti dal collegio degli insegnanti stessi anno per anno ai termini dell'. L'assemblea procede a deliberare sulla proposta. Per la nomina si richiede la maggioranza dei voti. L'assemblea è validamente costituita quando sieno presenti cinque fra i membri del consiglio direttivo, compreso il soprintendente, e cinque degli eletti dal collegio degli insegnanti;
IV. Se la proposta non consegue la maggioranza il soprintendente invita, per mezzo del direttore, il collegio degli insegnanti a presentare altro canditato. Sulla seconda proposta si procedo ai termini del n. III del presente articolo; ma verificandosi parità di voti il soprintendente avrà doppio voto.
V. Sarà in facoltà dell'assemblea, cui spetta la nomina, in caso di concorso per titoli e a parità di titoli fra i concorrenti, di assoggettare i candidati, per i quali ricorre tal parità, ad un esperimento teorico-pratico dell'insegnamento cui aspirano, in presenza dell'assemblea stessa. In tal caso la deliberazione definitiva sarà presa dopo esaurito l'esperimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-27