Regolamento›Parte SECONDA
Art. 33
33 / 67In vigore dal 2 feb 1890
Ove un insegnante siasi dimostrato incapace all'ufficio o per causa sopravvenuta non possa sostenerlo, ovvero non l'adempia in conformità delle norme che governano e governeranno l'istituto, il soprintendente inviterà per mezzo del direttore, il collegio degli insegnanti ad emettere il suo parere sulla sospensione o remozione dell'insegnante stesso.
Il collegio dovrà esprimere a maggioranza il suo voto con relazione motivata.
Il soprintendente, ricevuta la relazione, se con questa si proponga la sospensione o la remozione, ne darà avviso all'insegnante, cui saranno concessi quindici giorni per presentare in iscritto le sue difese.
Il soprintendente convocherà l'assemblea di che al n. III dell', e questa, presa cognizione della relazione del collegio e delle difese scritte dall'insegnante, e uditolo, ove esso ne faccia richiesta, delibererà.
Se la deliberazione è favorevole alla sospensione o alla remozione sarà comunicata al ministro dell'istruzione pubblica e diverrà definitiva quando entro quindici giorni non sia da questo annullata per inosservanza delle forme prescritte dal presente articolo e dall', n. III.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-33