Regolamento›Titolo IV
Art. 22
In vigore dal 2 feb 1890
Nella parte passiva del bilancio ordinario devono essere compresi:
a) gli stipendii degli impiegati ed i salari degli inservienti;
b) gli emolumenti del personale insegnante tanto per la parte fissa degli stipendii, quanto (a calcolo) per gli assegni variabili spettanti al medesimo secondo le deliberazioni del consiglio;
c) le spese di segreteria, di cancelleria e di materiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-22