Regolamento›Titolo IV
Art. 20
In vigore dal 2 feb 1890
Nessun mandato a nome dell'istituto sarà ritenuto valido senza la firma del consigliere economo, e se contempla una spesa non iscritta in bilancio, senza la menzione della relativa deliberazione del consiglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-20