RegolamentoTitolo V

Art. 24

In vigore dal 2 feb 1890
Tutti gli atti o lettere ricevuti o spediti dal consiglio stesso saranno registrati e conservati autentici se ricevuti, in copia se spediti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-24

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