Regolamento›Titolo IV
Art. 21
In vigore dal 2 feb 1890
La parte attiva del bilancio ordinario si compone:
a) dei redditi patrimoniali dell'istituto;
b) delle somme dovute dal comune e dalla provincia in esecuzione degli oneri assunti con gli della convenzione 16 aprile 1888;
c) del prodotto (a calcolo) delle tasse scolastiche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-21