RegolamentoParte PRIMA

Art. 4

In vigore dal 2 feb 1890
La nomina dei consiglieri surrogati dovrà avvenire non più tardi del mese di settembre. I consiglieri eletti entrano in carica col primo novembre successivo. Il soprintendente darà comunicazione alla provincia e al comune delle nomine che spettano al marchese Alfieri od ai suoi eredi e la deputazione provinciale e la giunta comunale gli comunicheranno alla lor volta quelle da loro compiute.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-4

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