Regolamento›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 2 feb 1890
Mancando il soprintendente od un suo delegato, ne fa le veci il membro del consiglio direttivo più anziano di nomina, e, a parità di nomina, il più anziano di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-7