Regolamento›Titolo III
Art. 12
In vigore dal 2 feb 1890
Spetta al consiglio direttivo:
a) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'istituto, non che le spese straordinarie e impreviste;
b) deliberare sull'impiego dei capitali;
c) provvedere per mezzo del consigliere economo all'esazione delle rendite dell'istituto;
d) formare il ruolo organico degli insegnanti, degli impiegati e degli inservienti, determinando gli stipendi e i salari;
e) stabilire la misura degli assegni variabili dovuti agli insegnanti, secondo il presente regolamento e il modo di corrisponderli;
f) deliberare sulle proposte del collegio degli insegnanti, del soprintendente e del consigliere economo;
g) approvare la nomina e la conferma del direttore;
h) approvare i regolamenti interni dell'istituto;
i) e in generale prender tutte le deliberazioni che si riferiscono al governo dell'istituto, che non siano da speciali disposizioni del presente regolamento attribuite esclusivamente al collegio degli insegnanti, al soprintendente e al direttore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-12