Art. 21
RegolamentoTitolo IV

Art. 21

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In vigore dal 2 feb 1890
La parte attiva del bilancio ordinario si compone: a) dei redditi patrimoniali dell'istituto; b) delle somme dovute dal comune e dalla provincia in esecuzione degli oneri assunti con gli della convenzione 16 aprile 1888; c) del prodotto (a calcolo) delle tasse scolastiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-21