Art. 22
RegolamentoTitolo IV

Art. 22

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In vigore dal 2 feb 1890
Nella parte passiva del bilancio ordinario devono essere compresi: a) gli stipendii degli impiegati ed i salari degli inservienti; b) gli emolumenti del personale insegnante tanto per la parte fissa degli stipendii, quanto (a calcolo) per gli assegni variabili spettanti al medesimo secondo le deliberazioni del consiglio; c) le spese di segreteria, di cancelleria e di materiale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-22