Art. 7
In vigore dal 20 dic 1889
Il Direttore della stazione presenta annualmente al Consiglio un rapporto sui lavori eseguiti nel corso dell'anno, il programma delle esperienze da farsi nell'anno successivo, il bilancio preventivo delle spese, ed il consuntivo dell'anno precedente; i due primi a notizia, i secondi per l'approvazione.
Di tutti cotesti documenti verrà trasmessa copia annualmente al Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;6510#art-7