Art. 9

In vigore dal 20 dic 1889
Concorrendo altre istituzioni locali nelle spese del mantenimento della stazione con somma non inferiore a lire 1000 annuali, avranno diritto di essere rappresentate nel Consiglio di amministrazione da un proprio delegato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 17 ottobre 1889. UMBERTO. L. Miceli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;6510#art-9

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