Art. 5
In vigore dal 20 dic 1889
La nomina del Direttore della stazione agraria è fatta per Decreto Reale, quelle dell'Assistente e dell'Agronomo sono fatte dal Ministero di agricolturà industria e commercio su proposta del Direttore della stazione.
La nomina del Capo coltivatore e dell'inserviente è devoluta al Consiglio di amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;6510#art-5