Art. 6

In vigore dal 20 dic 1889
Il Governo concorre al mantenimento della stazione con l'annuo assegno di lire seimila da prelevarsi dai fondi del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio pei sussidi fissi alle istituzioni agrarie. La provincia di Firenze concorre con annue lire ottomila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;6510#art-6

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