Art. 2

In vigore dal 20 dic 1889
La stazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione di cinque persone, nominate due dal Governo e tre dalla Provincia. Il Direttore della Stazione fa parte del Consiglio, i cui componenti elettivi durano in carica cinque anni, si rinnovano per estrazione a sorte nei primi quattro anni ed appresso per anzianità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;6510#art-2

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