Art. 4

In vigore dal 20 dic 1889
Il personale della stazione e così stabilito. Direttore, stipendio annuo lire 2500. Assistente chimico preparatore, stipendio annuo lire 2000. Agronomo, stipendio annuo lire 1500. La stazione avrà inoltre un Capo coltivatore ed un inserviente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;6510#art-4

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Art. 4 Che istituisce a Firenze una stazione agraria di prova, annessa all'Istituto tecnico, abrogando le disposizioni contenute nel decreto 5 gennaio 1871. — Testo vigente | Portale Normativo