Regolamento›Titolo IV
Art. 62
In vigore dal 23 lug 1889
Gli studi che debbono compiere le fanciulle ammesse nel collegio constano:
a) del corso elementare;
b) di corsi complementari e speciali per l'avviamento a professioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-62