Regolamento›Titolo III
Art. 60
In vigore dal 23 lug 1889
I genitori, tutori o raccomandatari possono visitare le alunne nei giorni e nelle ore determinati dall'orario, così nel parlatorio, come nell'infermeria.
Le alunne non possono ricevere da essi bevande, medicinali, oggetti d'ornamento e libri senza il consenso della direttrice o di chi la supplisce.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-60