RegolamentoTitolo V

Art. 64

In vigore dal 23 lug 1889
Le provincie, i comuni, i corpi morali ed i privati benefattori, i quali abbiano fondato posti gratuiti, si intendono obbligati a pagare l'intera retta annuale, sia che le alunne provvedute di tali posti restino in collegio l'intero anno, sia che se ne allontanino per loro particolari ragioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-64

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