Regolamento›Titolo V
Art. 67
In vigore dal 23 lug 1889
Nessun'alunna può essere trattenuta in collegio contro il suo deliberato volere, dopo un certo esperimento della vita collegiale.
In tal caso la direttrice, autorizzata dalla giunta, si mette d'accordo con la famiglia per la riconsegna della fanciulla.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-67