Regolamento›Titolo V
Art. 71
In vigore dal 23 lug 1889
Ogni convittrice può scrivere ai propri parenti, o conoscenti, ma dovrà scrivere almeno tre volte al mese ai genitori.
Tutte le lettere da spedirsi debbono essere consegnate chiuse alla direttrice, che ne fa prender nota. Le lettere che pervengono all'indirizzo delle alunne sono aperte dalla direttrice in presenza della destinataria, alla quale debbono essere consegnate senza che siano state lette, se sono dei genitori o di chi ne faccia le veci.
In caso contrario rimane in facoltà della direttrice il consegnarle o rimandarle ai mittenti.
I genitori o tutori che desiderano far pervenire alle alunne le loro lettere chiuse, possono rimetterle sigillate dentro altra lettera indirizzata alla direttrice.
Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
P. Boselli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-71