Regolamento›Titolo V
Art. 70
In vigore dal 23 lug 1889
Le orfane che non siano di ritorno allo spirare delle vacanze, sono dichiarate decadute dal posto che godono, salvo circostanze di forza maggiore, delle quali il giudicare spetta alla giunta.
Contro però il giudizio della giunta le alunne o i parenti loro possono appellarsi al ministro della pubblica istruzione, la cui decisione è definitiva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-70