Regolamento›Titolo III
Art. 61
In vigore dal 23 lug 1889
Le alunne malate sono ricoverate e curate nella infermeria dell'istituto dal medico a ciò destinato. Le famiglie hanno sempre facoltà di richiedere un consulto a proprie spese.
Il consulto può aver luogo anche a spese dell'istituto se la direttrice lo stimi opportuno.
Quando per malattia sopravvenuta la permanenza nel collegio diventi incompatibile con lo stato dell'alunna, la direttrice ne propone alla giunta la riconsegna alla famiglia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-61