Art. 62
RegolamentoTitolo IV

Art. 62

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In vigore dal 23 lug 1889
Gli studi che debbono compiere le fanciulle ammesse nel collegio constano: a) del corso elementare; b) di corsi complementari e speciali per l'avviamento a professioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-62