Statuto›Capo III
Art. 12
In vigore dal 2 mag 1889
L'assemblea generale si compone di tutti i soci che alla data dell'avviso di convocazione si trovano iscritti nei registri sociali ed in regola colla cassa.
Per essere socio è necessario farne domanda al consiglio che delibera su tale domanda, ed obbligarsi a pagare per tre anni consecutivi non meno di un'azione annua di lire cinque a favore del comitato. L'obbligazione od azione annua non disdetta tre mesi prima della fine del terzo anno, s'intende rinnovata per altri tre anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-05-02;3363#art-s-12