Statuto›Capo III
Art. 15
In vigore dal 2 mag 1889
Potranno aver luogo convocazioni straordinarie dell'assemblea quando il consiglio lo giudicherà necessario o dieci soci ne faranno domanda motivata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-05-02;3363#art-s-15