Statuto›Capo III
Art. 17
In vigore dal 2 mag 1889
Le deliberazioni dell'assemblea sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti, purchè regolarmente convocati com'è detto dall'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-05-02;3363#art-s-17