Statuto›Capo II
Art. 11
In vigore dal 2 mag 1889
Sono valide le deliberazioni del consiglio, qualunque sia il numero dei membri presenti purchè regolarmente convocati come è detto all'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-05-02;3363#art-s-11