Statuto›Capo II
Art. 9
In vigore dal 2 mag 1889
Il consiglio nomina gli impiegati necessari al servizio del comitato fissandone il numero e l'onorario; prepara i bilanci preventivi, verifica il conto del tesoriere da approvarsi dall' assemblea generale e dalla competente autorità; presenta annualmente all'assemblea di aprile una relazione morale, statistica finanziaria sull'andamento del comitato; delibera sulla natura, apertura e durata degli insegnamenti da impartirsi nelle scuole da esse dipendenti, provveda con apposito regolamento all'ordinamento di dette scuole, al modo di ammissione degli alunni, ai programmi d'insegnamento, alla nomina degli insegnanti ed alle gratificazioni che loro spettano qualora essi non prestino gratuitamente la loro opera; promuove le adunanze dei soci e prende in fine tutti i provvedimenti che egli ritiene atti al buon andamento morale e finanziario del comitato ed alla realizzazione del suo scopo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-05-02;3363#art-s-9