StatutoCapo II

Art. 4

In vigore dal 2 mag 1889
Il consiglio si rinnova per terzo ogni anno. I consiglieri scaduti possono essere rieletti. In caso di dimissione o morte di uno dei suoi membri, il consiglio può eleggere un altro socio per supplirlo, se però la maggioranza del consiglio fosse dimissionaria occorrerebbe una elezione generale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-05-02;3363#art-s-4

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