Statuto›Capo I
Art. 2
In vigore dal 2 mag 1889
I mezzi coi quali il comitato provvede allo scopo della sua istituzione, consistono nel prodotto delle azioni annue di lire cinque sottoscritte dai suoi soci, e nelle oblazioni, doni e sussidi della pubblica e privata beneficenza e dei corpi morali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-05-02;3363#art-s-2