Statuto›Capo II
Art. 3
In vigore dal 2 mag 1889
L'amministrazione del comitato, è retta da un consiglio composto di un presidente, due vice presidenti e nove consiglieri eletti dall'assemblea generale dei soci.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-05-02;3363#art-s-3