Statuto›Capo II
Art. 10
In vigore dal 2 mag 1889
Il consiglio si raduna ogni qualvolta il suo presidente o due dei suoi membri lo richiedano. La convocazione si fa per mezzo di invito personale firmato dal segretario, con relativo ordine del giorno, tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi d'urgenza in cui può abbreviare quel termine.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-05-02;3363#art-s-10