Art. 11
StatutoCapo II

Art. 11

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In vigore dal 2 mag 1889
Sono valide le deliberazioni del consiglio, qualunque sia il numero dei membri presenti purchè regolarmente convocati come è detto all'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-05-02;3363#art-s-11