Regolamento§ 10

Art. 72

In vigore dal 31 mar 1887
Il collegio è adunato dall'operaio sempre quando esso voglia essere informato dell'andamento degli studi; l'operaio ne sente il parere sopra ogni quistione che potesse sorgere in materia d'istruzione e di disciplina. Le variazioni ai programmi generali degli studi sono sottoposte all'esame del collegio, ma non potranno attuarsi senza l'approvazione del consiglio provinciale scolastico.
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