Regolamento›Titolo III›§ 1
Art. 73
In vigore dal 31 mar 1887
Sono ammesse all'istituto le fanciulle di civile ed onorata condizione che abbiano età non minore di sette anni, nè maggiore di undici, vi possono rimanere fino all'età di anni diciotto.
La commissione d'accordo colla direttrice, può concedere la dispensa di un anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-73