Regolamento›§ 9
Art. 68
In vigore dal 31 mar 1887
Gli insegnanti dovranno sottostare a tutte le esigenze dell'orario che sarà stabilito in conformità del presente regolamento, senza fare osservazioni di carattere personale o allegare impedimenti derivanti da altri uffici.
Non potranno recare nessuna variazione agli orari e programmi particolareggiati dell'anno in corso, senza un ordine espresso dall'operaio.
A loro soltanto è affidata, durante la lezione la disciplina della scuola della quale risponderanno alla direttrice e alla maestra maggiore.
Storico versioni
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